Spunti dalla prassi

Dal 16 luglio 2026 il monopattino elettrico deve essere assicurato. La notizia è passata ovunque, e in molti si sono già messi in regola. Quello che è passato molto meno è che due tra i maggiori esperti italiani di responsabilità civile automobilistica — Maurizio Hazan ed Enrico Vittorio Piccolo — hanno spiegato sul Sole 24 Ore che questa norma, applicata alla realtà, apre più problemi di quanti ne risolva.
Il punto è semplice: si sono prese le regole pensate per le automobili e le si sono applicate a un mezzo che, tecnicamente, un veicolo non è. Non è una discussione per giuristi: sono cinque domande molto concrete sull’assicurazione del monopattino elettrico, che riguardano chiunque ne abbia uno in garage. Vale la pena farsele adesso, non dopo.
Il monopattino di casa lo usano il padre, il figlio grande, ogni tanto un amico. Per l’automobile la risposta è nota: si guarda cosa dice il contratto sul conducente. Per il monopattino la logica è la stessa, ma con una differenza che non tutti hanno chiara.
Il contrassegno non è agganciato al mezzo: è agganciato al codice fiscale di chi lo intesta. Non c’è un numero di telaio, non c’è un’immatricolazione, non c’è un pubblico registro. È un sistema costruito attorno alla persona, non attorno all’oggetto.
Da qui la prima domanda da porsi: nel mio contratto, chi può guidarlo? Alcune formule ammettono chiunque, altre no. E se in casa il monopattino è di fatto in condivisione, è una cosa da verificare prima, non dopo. E se ne avete due? Servono due contratti: la copertura segue il mezzo, non la famiglia.
Qui la legge è netta e sorprende molti: l’età minima per guidare un monopattino elettrico è quattordici anni. Non serve la patente, non serve alcuna abilitazione, e proprio per questo si dà per scontato che non ci siano requisiti. Ce n’è uno, ed è l’età.
Sotto quella soglia non si può guidare, punto. Non è un dettaglio formale: chi ha meno di quattordici anni e si mette alla guida non è un ragazzo imprudente, è un conducente che per la legge non poteva condurre quel mezzo. E questo cambia radicalmente cosa succede dopo un incidente.
La domanda da farsi, se in casa ci sono ragazzi: lo sanno? E sanno perché?
Questa è la parte segnalata con più preoccupazione, ed è quella che il proprietario medio non immagina. Quando due automobili si urtano, esiste una procedura rapida che consente di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia. Per i monopattini quella procedura è stata sospesa per almeno i primi due anni.
Significa che si applica la strada ordinaria: la richiesta va alla compagnia di chi ha causato il danno, con i tempi che questo comporta. Chi si aspetta la stessa velocità dell’auto resterà deluso — e chi viene investito da un monopattino ancora di più.
Sai come funziona la richiesta di risarcimento se ti travolge un monopattino? E se sei tu a travolgere qualcuno?
Dopo un incidente, con l’automobile si prende la targa. Con il monopattino si prende… cosa? Il sistema di verifica esiste, ma è appena nato e poggia su un contrassegno legato al codice fiscale del proprietario. Se chi ha causato il danno si allontana, ricostruire chi fosse e se fosse assicurato è molto più difficile che con un’auto.
Per chi resta a terra, questo è il problema vero. Esiste un fondo pubblico che interviene per le vittime di veicoli non assicurati, ma è una strada lunga — e poi quel fondo si rivale su chi ha causato il danno.
Se domani un monopattino ti butta a terra e sparisce, tu che fai?
Questa è la domanda che quasi nessuno si è posto, ed è quella che ha conseguenze immediate. Il contratto che protegge l’abitazione contiene quasi sempre una garanzia di responsabilità civile della famiglia: nonostante il nome faccia pensare alle mura di casa, copre i danni che i familiari causano ad altre persone ovunque si trovino. Dentro quella garanzia rientravano anche i mezzi non soggetti ad assicurazione obbligatoria — biciclette, monopattini, piccoli mezzi elettrici.
Nel momento in cui il monopattino è entrato nell’obbligo, è uscito automaticamente da quell’elenco. Non è una decisione di una compagnia e non è arrivata nessuna comunicazione: è la conseguenza meccanica di come sono scritte quelle garanzie. Chi si è messo in regola ha chiuso il cerchio. Chi non l’ha ancora fatto oggi ha un mezzo completamente scoperto, mentre a inizio luglio non lo era.
E c’è un secondo aspetto da verificare, se in famiglia ci sono minorenni: alcune di queste garanzie contengono una previsione specifica sui danni causati dai figli minorenni alla guida di mezzi a motore. Non tutte ce l’hanno, e la formulazione cambia sensibilmente da contratto a contratto: alcune parlano di figli privi dei requisiti previsti dalla legge, altre di mancanza di abilitazione. Due contratti che sembrano identici possono comportarsi in modo molto diverso. Nel tuo, com’è scritta?
Quando una norma nasce con questi margini di incertezza, l’errore più comune è aspettare che le cose si chiariscano da sole. Nel frattempo, però, i monopattini circolano. Il mio lavoro non è convincerti che ti serve un contratto in più: è aiutarti a capire quali rischi corri davvero, quali puoi eliminare con una regola condivisa in casa e quali invece vanno trasferiti. Seguendo i principi della norma internazionale ISO 31000, prima si guarda la situazione, poi si sceglie lo strumento.
Prima di dare per scontato di essere coperto — o per capire cosa prevede davvero quello che hai già firmato — analizziamo insieme il tuo caso, gratuitamente e senza impegno.
Prenota una consulenza →Fonte dell’analisi giuridica richiamata in apertura: M. Hazan, E. V. Piccolo, Il Sole 24 Ore.