Il rischio che non vedi · 03 / 05
Chi lavora nella pubblica amministrazione o in società partecipate pubbliche opera sotto un regime di responsabilità che molti sottovalutano: la responsabilità erariale. Non si tratta di un rischio astratto — è un perimetro concreto con conseguenze patrimoniali dirette e personali.
A differenza della responsabilità civile ordinaria, quella erariale è giudicata dalla Corte dei Conti, con regole proprie, termini di prescrizione specifici e modalità di quantificazione del danno che non sempre corrispondono all'intuizione comune. La Legge n. 1/2026 ha ridisegnato alcune regole fondamentali — in senso più favorevole al dirigente, ma introducendo al contempo un nuovo obbligo concreto.
La responsabilità erariale colpisce chi, nell'esercizio di funzioni pubbliche o di servizio pubblico, causa un danno economico all'erario — cioè alle risorse di un ente pubblico. È disciplinata principalmente dalla L. 20/1994 e successive modifiche, da ultima la L. 1/2026.
Si applica a:
Il danno non deve necessariamente essere intenzionale: anche la colpa grave è sufficiente per far scattare la responsabilità. La L. 1/2026 ha però introdotto una definizione più restrittiva: non costituisce colpa grave il comportamento del dirigente che si è basato su orientamenti giurisprudenziali prevalenti, su pareri di autorità competenti, o su atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità. Questa limitazione riduce l'esposizione in molti casi concreti — ma non elimina il rischio di base.
La Corte dei Conti può riconoscere più tipologie di danno, alcune delle quali non sono immediatamente intuitive:
La L. 1/2026 ha introdotto un tetto al risarcimento: il dirigente condannato per colpa grave non può essere chiamato a rispondere per più del 30% del danno complessivo, oppure per più del doppio della propria retribuzione annua lorda — si applica il limite inferiore tra i due. Nei casi di dolo il tetto non si applica.
Rimane invariata la possibilità per la Corte di condannare in solido più soggetti, ripartendo il danno in base al grado di colpa di ciascuno.
Alcuni aspetti procedurali che è utile conoscere prima che si apra un procedimento:
Esistono strumenti specifici per gestire questo tipo di esposizione:
Il punto critico rimane invariato: queste garanzie devono essere attivate prima che si apra un procedimento. Una volta ricevuto l'invito a dedurre, le opzioni si restringono significativamente.
La Legge n. 1/2026 ha introdotto un obbligo assicurativo per i dirigenti e funzionari pubblici che gestiscono risorse pubbliche: dal 1° gennaio 2027 devono essere coperti da una garanzia specifica per il rischio di danno erariale da colpa grave.
Questo cambia il quadro in modo sostanziale rispetto al passato, in cui la copertura era facoltativa e spesso trascurata. Le implicazioni pratiche:
Chi opera già con una garanzia per responsabilità da funzione pubblica dovrà verificare che sia conforme ai requisiti della nuova norma. Chi non ha ancora nulla ha tempo fino al 31 dicembre 2026 per adeguarsi.
Possiamo analizzare il tuo profilo di rischio specifico e verificare se le garanzie già disponibili — o quelle richieste dalla L. 1/2026 — sono adeguate alla tua esposizione reale.
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